www.okabruzzo.it - L'aquila vola a casa tua - Il negozio online dei prodotti tipici abruzzesi...consegna gratuita!
www.okabruzzo.it - L'aquila vola a casa tua - Il negozio online dei prodotti tipici abruzzesi...consegna gratuita!REGISTRACONTATTI | REGOLE & CONDIZIONI | DISCLAIMER | FAQ | MAPPA | SITE MAPwww.okabruzzo.it - L'aquila vola a casa tua - Il negozio online dei prodotti tipici abruzzesi...consegna gratuita!
www.okabruzzo.it - L'aquila vola a casa tua - Il negozio online dei prodotti tipici abruzzesi...consegna gratuita!
www.okabruzzo.it - L'aquila vola a casa tua - Il negozio online dei prodotti tipici abruzzesi...consegna gratuita! HOME | L'IDEA | RECENSIONI | | NEWSIL CARRELLOwww.okabruzzo.it - L'aquila vola a casa tua - Il negozio online dei prodotti tipici abruzzesi...consegna gratuita!

OKABRUZZO.it
E-commerce per la vendita online di prodotti tipici dell'Abruzzo, selezionati prevalentemente dalle zone colpite dal recente terremoto. Sono presenti oltre sessanta aziende che presentano una offerta di circa seicento prodotti, l'eccellenza enogastronomica ed artigianale del territorio abruzzese.



PRODOTTI PER AZIENDA
PRODOTTI PER CATEGORIA
DOLCIUMI
LEGUMI E ZAFFERANO
CONFETTURE E TARTUFO
MIELE E LIQUORI
VINO E OLIO
SALUMI E FORMAGGI
CERAMICA E PIETRA
OGGETTISTICA
MODA
ATTREZZATURE PER LA CUCINA

CERCA
  


  >> RECENSIONI

  TIPICITÀ LOCALI
Le Carni Ovine dell'Aquilano  Le Carni Ovine dell'Aquilano

Art. 1
Denominazione del prodotto

La denominazione "CARNI OVINE DELL'AQUILANO", garantita dal marchio ARCA Abruzzo, è riservata agli ovini allevati e macellati nel territorio di cui all'art. 2 o, comunque, presso mattatoi situati nelle zone limitrofe, che si impegnino a macellare animali in esse allevati.

Art. 2
Zona di produzione

La produzione della carne ovina dell'aquilano interessa tutti gli allevamenti (stanziali e transumanti) che sono ubicati nel territorio dei 28 comuni Leader e zone limitrofe.

Art. 3
Autorizzazione all'uso del marchio

Sono autorizzate alla produzione le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'Organismo di tutela entro 6 mesi dal ricevimento della domanda scritta, previo parere positivo degli incaricati dall'Organismo in seguito alle verifiche ispettive svolte.
In caso contrario l'Organismo potrà respingere la domanda o prescrivere al richiedente gli adeguamenti necessari e, da questo momento, concedere un periodo massimo di 12 mesi al richiedente per l'esecuzione degli stessi.

Art. 4
Obblighi delle aziende

Le aziende che producono le "carni ovine dell'aquilano" sono tenute ad osservare le norme contenute nel presente disciplinare.
Esse si impegnano a consentire l'accesso in ogni parte dell'azienda agli incaricati dell'Organismo per l'esecuzione dei controlli, ispezioni e prelievo di campioni su sistemi di produzione, attrezzature, locali, materie prime, mangimi, ecc. Esse altresì si impegnano a collaborare con gli stessi per l'esecuzione di tali verifiche, che potranno essere svolte in qualsiasi momento e senza preavviso.

Art. 5
Revoche

L'Organismo ha diritto di revoca o sospensione delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 6
Caratteristiche del prodotto

L'allevamento ovino aquilano rispecchia approssimativamente le stesse caratteristiche degli allevamenti presenti nel resto d'Italia. La produzione di carne è rappresentata dall'agnello da latte, dall'agnello leggero, dall'agnello da carne e da animali a fine carriera.

Caratteristiche dell'agnello da latte:

- proveniente da razze a prevalente attitudine lattifera (Comisana, Sarda, ecc.);
- età di macellazione: 30-40 giorni;
- peso vivo: 10-13 kg;
- peso carcassa a freddo con testa e fegato (corata): max 9 kg;
- carne di colore rosa chiaro sui muscoli interni della parete addominale;
- consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);
- colore del grasso: bianco;
- stato di ingrassamento: superficie esterna della carcassa moderatamente coperta (2-3 secondo la classificazione CEE);
- reni ben coperti ma non eccessivamente;
- consistenza del grasso: solido (rilievo eseguito sulla massa adiposa sovrastante l'attacco della coda a temperatura ambiente di 18-20°C).
Caratteristiche dell'agnello leggero:
- proveniente da razze a duplice attitudine (latte-carne: derivate Merinos, Ile de France, incroci);
- età di macellazione: max 70 giorni;
- peso della carcassa con testa e corata: max kg 13;
- colore della carne: rosa chiaro;
- consistenza delle masse muscolari: solida;
- colore del grasso: bianco;
- stato di ingrassamento: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa (2-3 della classificazione CEE);
- ben coperti ma non eccessivamente i reni.
Caratteristiche dell'agnello da carne:
- proveniente da razze da carne (Appenninica, Barbaresca, ecc.);
- età di macellazione: max 140 giorni;
- peso della carcassa con testa e corata: max kg 30;
- colore della carne: rosa;
- consistenza delle masse muscolari: solida;
- colore del grasso: bianco crema;
- stato d'ingrassamento superficie esterna non eccessivamente coperta (2-3 della classificazione CEE).

Art. 7
Descrizione della filiera produttiva

Le fasi della filiera di produzione dell'agnello sono:
- ambiente di allevamento e razze allevate;
- sistemi di allevamento;
- strutture di ricovero;
- alimentazione;
- norme igienico-sanitarie.

Art. 8
Razze allevate ed ambiente di allevamento

Le razze per la produzione dell'agnello sono:
- le razze Merinizzate: incroci con Sopravvissana e Gentile di Puglia;
- le razze da latte (Comisana, Sarda, ecc.);
- meticci vari.

Art. 9
Sistemi di allevamento

Nell'aquilano i sistemi di allevamento sono essenzialmente di tipo estensivo. Taluni allevamenti praticano la transumanza. Sono sconsigliate tecniche di allevamento intensivo.

Art. 10
Strutture di ricovero

Le aziende devono disporre di strutture ed attrezzature razionali per l'allevamento e comunque atte ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo dei soggetti (condizioni d'igiene e sanità). In particolare durante la permanenza in stalla ogni animale deve disporre di un adeguato spazio vitale, di un ricambio di aria e di una lettiera asciutta.

Art. 11
Alimentazione

L'alimentazione degli agnelli da latte è esclusivamente a base di latte materno.
L'alimentazione degli agnelli leggeri e da carne comprende anche pascoli, fieni e granaglie. Quella degli animali adulti deve essere fatta con pascolo, foraggi e concentrati. In tutti i casi, gli alimenti devono essere privi di sostanze nocive per l'organismo.
Inoltre si deve badare alla somministrazione di alimenti che non conferiscano alle carni odori, colori e sapori indesiderabili.

Art. 12
Norme igienico-sanitarie

Per quanto concerne l'aspetto sanitario si rimanda agli adempimenti ed alle misure obbligatorie per legge. Presso le USL competenti per territorio si potranno aquisire le informazioni relative alle modalità ed ai tempi di adempimento di tali obblighi. Una copia delle schede di allevamento che vengono elaborate dalle USL debbono essere conservate dal titolare dell'azienda presso la sede di allevamento.
La normativa fondamentale da seguire è rappresentata dal D.L. n. 286 del 18-4-1994. Tale decreto applica, a livello nazionale, le normative CEE del processo produttivo delle carni fresche che comprende:

- visita degli animali ante-mortem;
- operazioni di macellazione;
- ispezione sanitaria post-mortem;
- operazioni di sezionamento delle carcasse;
- stoccaggio e trasporto delle carni;
- confezionamento e imballaggio;
- igiene del personale;
- bollatura sanitaria.
Inoltre la direttiva CEE n. 93/119 del 22-12-1993 detta norme da seguire relativamente alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. Essa prescrive che, durante il trasferimento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e l'abbattimento degli animali devono essere risparmiate eccitazioni, dolori e sofferenze soprattuto per evitare uno scadimento della qualità delle carni.

Art. 13
Uso del marchio

L'Organismo per tutela delle "carni ovine aquilane", allo scopo di controllare la produzione e la qualità delle carni istituisce la marchiatura di origine e qualità. I marchi, secondo il modello ipotetico allegato, che vengono depositati in sede nazionale ed internazionale a norma di legge, costituiscono rispettivamente, garanzia di origine e qualità del prodotto.
Il marchio consortile comprovante l'origine delle "carni ovine aquilane" è conforme a quello risultante dall'allegato del presente regolamento. La marchiatura di origine è obbligatoria e comporta l'obbligo da parte dei produttori ammessi ad effettuarla di richiedere all'Organismo l'autorizzazione ad utilizzare l'apposito marchio.
La proprietà del marchio rimane all'Organismo il quale ne autorizza l'uso dopo aver effettuato i controlli necessari.
I produttori che ricevono l'autorizzazione ad utilizzare il marchio di origine sono responsabili del suo corretto utilizzo ai sensi della legge e del presente regolamento.
In caso di sospensione o diminuzione di produzione gli allevatori devono dare immediata comunicazione all'Organismo.
Per l'autorizzazione all'uso del marchio e/o per la consegna del marchio stesso da parte dell'Organismo, a garanzia degli adempimenti degli oneri relativi, è facoltà del consiglio di amministrazione dell'Organismo di richiedere ai singoli produttori un deposito cauzionale, nella misura che sarà dallo stesso fissata.
Il contributo per la marchiatura di origine dovuto dai singoli produttori è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Organismo. Le aziende sono libere di richiedere il marchio per la totalità di agnelli prodotti o limitatamente a determinati lotti o in determinati periodi stagionali.
L'allevatore è tenuto a tenere costantemente aggiornata una scheda di produzione in cui dovrà risultare la consistenza dell'allevamento, le nascite, i decessi, le vendite. Tale schema è sulla base dei controlli da effettuare sugli agnelli per i quali si richiede, all'atto dell'abbattimento, il marchio di qualità da parte degli operatori del commercio.

Art. 14
Marchio di origine

L'Organismo per la tutela dei prodotti "ARCA ABRUZZO", allo scopo di controllare la produzione e la qualità dei prodotti stessi ne promuove la distinzione attraverso un logo che ne identifica la provenienza e la qualità. Il marchio, secondo il modello ipotetico riportato in allegato "A", depositato nelle rispettive sedi, deve essere riportato sulle confezioni dei prodotti.
La marchiatura è obbligatoria e comporta l'obbligo, da parte dei produttori ammessi di richiedere all'Organismo l'autorizzazione ad utilizzare l'apposito marchio. La proprietà del marchio rimane dell'Organismo il quale ne autorizza l'uso dopo aver effettuato i controlli che ritiene necessari. I produttori che ricevono l'autorizzazione ad utilizzare il marchio di origine sono responsabili del suo corretto utilizzo ai sensi della legge e del presente regolamento.
In caso di sospensione o diminuzione della quantità commercializzata i produttori devono dare immediata comunicazione all'Organismo ed, eventualmente, restituire i marchi eccedenti in loro possesso. Per l'autorizzazione all'uso del marchio e/o per la consegna del marchio stesso da parte dell'Organismo, a garanzia degli adempimenti degli oneri relativi, è facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Organismo di richiedere ai singoli produttori un deposito cauzionale, nella misura che sarà dallo stesso fissata.
Il contributo per la marchiatura di origine dovuto dai singoli produttori è determinato anno per anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Organismo. I singoli produttori sono tenuti a segnalare annualmente all'Organismo la quantità di prodotto che si prevede di commercializzare in base agli investimenti effettuati.
L'uso del marchio sarà negato a quei soggetti che manifestamente non rispettano le presenti norme, che utilizzano tecniche anomale, che non dichiarano correttamente la propria produzione, o che con il loro comportamento danneggiano l'immagine collettiva della gamma dei prodotti contraddistinta dal marchio.



Torna indietro

CON LA SPONSORIZZAZIONE DI

www.poste.it

www.aams.it


www.sisal.it
PROMOSSO DAL CENTRO STUDI CODACONS-COMITASRealizzazione MKT121 (Gruppo Markonet)