Art. 1
Denominazione del prodotto
La denominazione "CECE DI NAVELLI", garantita dal marchio ARCA Abruzzo, è riservata al prodotto coltivato nel territorio di cui all'art. 2.
Art. 2
Zona di produzioneIl Cece di Navelli è coltivato nei comuni ricadenti nell'altopiano di Navelli e zone limitrofe.
Art. 3
Autorizzazioni all'uso del marchioSono autorizzate alla produzione le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta. Le autorizazioni sono rilasciate dall'Organismo di tutela entro 6 mesi dal ricevimento della domanda scritta, previo parere positivo degli incaricati dall'Organismo in seguito alle verifiche ispettive svolte.
In caso contrario l'Organismo potrà respingere la domanda o prescrivere al richiedente gli adeguamenti necessari e, da questo momento, concedere un periodo massimo di 12 mesi al richiedente per l'esecuzione degli stessi.
Art. 4
Obblighi delle aziendeLe aziende che producono il "cece di Navelli" sono tenute ad osservare le norme contenute nel presente disciplinare.
Esse si impegnano a consentire l'accesso in ogni parte dell'azienda agli incaricati dell'Organismo per l'esecuzione dei controlli, ispezioni e prelievo di campioni su sistemi di produzione, attrezzature, locali, materie prime, mangimi, ecc. Esse altresì si impegnano a collaborare con gli stessi per l'esecuzione di tali verifiche, che potranno essere svolte in qualsiasi momento e senza preavviso.
Art. 5
RevocheL'Organismo ha diritto di revoca o sospensione delle autorizzazioni rilasciate.
Art. 6
Caratteristiche del prodottoPer l'ammissione al marchio deve essere coltivato unicamente il biotipo locale noto sotto il nome di "Cece di Navelli" (Cicer arietinum L. subsp. mediterraneum Van der Maesen "biotipo Navelli"). Questo biotipo ha semi con le seguenti caratteristiche:
-
- - dimensioni: 7-8 mm di diametro;
- - forma: arrotondata;
- - peso di 1.000 semi: 260-300 g.;
- - altezza della pianta: 50 cm.;
- - colore dei semi: crema chiaro.
Art. 7
Caratteristiche naturali dell'ambienteL'ambiente di produzione è submontano, su terreni situati tra 450 e 1.100 metri s.l.m.
Art. 8
Esigenze pedo-climaticheIl cece di Navelli é una pianta rustica, si adatta a terreni aridi, leggeri, anche ricchi di scheletro, a clima caldo arido.
Sono inadatti i terreni molto fertili poiché favoriscono lo sviluppo vegetativo a scapito della fruttificazione; né vanno bene quelli argillosi perché asfittici e soggetti a ristagni idrici.
Il cece resiste alla siccità e non sopporta umidità eccessiva sia del suolo che dell'atmosfera (nebbie).
Evidenzia caratteri di microtermia, riuscendo a germinare anche a 10° C.
Art. 9
Avvicendamento colturaleIl cece é una pianta da rinnovo; viene coltivato precedendo o seguendo il grano o altre graminacee quali orzo, avena, ecc.
Art. 10
Epoca di seminaLa semina deve essere eseguita tra la III decade di aprile e la I di maggio.
Art. 11
Preparazione del terrenoSi preferisce l'impiego di tecniche che evitino o limitino il rovesciamento dello strato attivo di suolo e la distruzione della sua struttura glomerulare.
In ogni caso è vietata l'aratura a profondità superiore ai 30 cm. ed è consigliabile che essa venga eseguita in estate-autunno per lasciare che il terreno sia sottoposto all'azione strutturante degli agenti atmosferici del periodo autunno-vernino.
In sostituzione dell'aratura fatta per tempo è consentita l'adozione di tecniche di minima lavorazione utilizzando estirpatori e/o ripuntatori. La preparazione del letto di semina deve essere accurata, evitando l'eccessivo affinamento delle zolle con fresatrice e preferendo, viceversa, il lavoro degli erpici a molle.
Art. 12
SeminaIl cece di Navelli viene seminato con seminatrice a file con interfila di 35 cm e distanza sulla fila di 10-20 cm.
La densità di semina é di circa 20 piante a mq.
Art. 13
ConcimazioneLa coltivazione non necessita di concimazione azotata, essendo sufficiente la fissazione radicale dei batteri nitrificanti.
E' vivamente consigliata la concimazione organica e possono essere utilizzati i fertilizzanti minerali.
Sono ammessi i prodotti di cui all'allegato 3 del Reg. CEE 2092/91.
Art. 14
Difesa antiparassitariaPer la concia della semente e per gli attacchi fungini, batterici, di insetti, ecc. possono essere utilizzati solo i prodotti ammessi dal Reg. CEE 2092/91.
Sono raccomandate tutte quelle tecniche che mantengano ed esaltino la resistenza naturale agli agenti avversi.
Si consiglia di attuare tutte quelle tecniche agronomiche, biologiche, biotecniche, genetiche, meccaniche atte a sfavorire lo sviluppo degli attacchi parassitari.
Per quanto attiene la lotta chimica, oltre ad attenersi scrupolosamente ai tempi di carenza indicati sulle confezioni degli antiparassitari, sono da scegliere quei prodotti che:
-
- - riescano a mantenere il patogeno al di sotto della soglia di tolleranza;
- - siano meno pericolosi per l'operatore;
- - non lascino residui sul prodotto e siano più rispettosi dell'ambiente.
I prodotti chimici ammessi all'uso debbono essere efficaci e poco inquinanti.
Art. 15
RaccoltaLa raccolta può essere effettuata a mano o a macchina con mietitrebbiatrice.
E' raccomandata la corretta regolazione dell'apparato trebbiante della mietitrebbiatrice, per evitare di frantumare i semi e ottenere un prodotto di scarso valore merceologico.
Art. 16
ConservazionePer la protezione del prodotto in magazzino dagli attacchi di insetti, funghi, ecc., è ammesso l'uso dei fitofarmaci previsti dal Reg. CEE 2092/91.
Art. 17
ConfezionamentoIl prodotto finale confezionato non deve avere un contenuto di impurezze (pietruzze, semi rotti, semi bucati, semi estranei, residui vari, ecc.) superiore allo 0,2% in peso. Il confezionamento deve avvenire in sacchetti di polietilene per uso alimentare, o carta poliaccoppiata o altri materiali espressamente approvati dall'Organismo.
Art. 18
Etichettatura e presentazione del prodottoPer la etichettatura e presentazione del prodotto valgono le disposizioni legislative sui prodotti alimentari (D.P.R. n. 322 del 18 maggio 1982).
Art. 19
Marchio di origineL'Organismo per la tutela dei prodotti "ARCA ABRUZZO", allo scopo di controllare la produzione e la qualità dei prodotti stessi ne promuove la distinzione attraverso un logo che ne identifica la provenienza e la qualità. Il marchio, secondo il modello ipotetico riportato in allegato "A", depositato nelle rispettive sedi, deve essere riportato sulle confezioni dei prodotti.
La marchiatura è obbligatoria e comporta l'obbligo, da parte dei produttori ammessi di richiedere all'Organismo l'autorizzazione ad utilizzare l'apposito marchio. La proprietà del marchio rimane dell'Organismo il quale ne autorizza l'uso dopo aver effettuato i controlli che ritiene necessari. I produttori che ricevono l'autorizzazione ad utilizzare il marchio di origine sono responsabili del suo corretto utilizzo ai sensi della legge e del presente regolamento.
In caso di sospensione o diminuzione della quantità commercializzata i produttori devono dare immediata comunicazione all'Organismo ed, eventualmente, restituire i marchi eccedenti in loro possesso. Per l'autorizzazione all'uso del marchio e/o per la consegna del marchio stesso da parte dell'Organismo, a garanzia degli adempimenti degli oneri relativi, è facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Organismo di richiedere ai singoli produttori un deposito cauzionale, nella misura che sarà dallo stesso fissata.
Il contributo per la marchiatura di origine dovuto dai singoli produttori è determinato anno per anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Organismo. I singoli produttori sono tenuti a segnalare annualmente all'Organismo la quantità di prodotto che si prevede di commercializzare in base agli investimenti effettuati.
L'uso del marchio sarà negato a quei soggetti che manifestamente non rispettano le presenti norme, che utilizzano tecniche anomale, che non dichiarano correttamente la propria produzione, o che con il loro comportamento danneggiano l'immagine collettiva della gamma dei prodotti contraddistinta dal marchio.