Art. 1 Denominazione del prodotto La denominazione "ZAFFERANO DI NAVELLI", garantita dal marchio ARCA ABRUZZO, è riservata al prodotto coltivato nel territorio di cui all'art. 2. Con apposita autorizzazione dell'Organismo di tutela possono essere ammessi alla produzione altri Comuni, facenti comunque parte del comprensorio LEADER.
Art. 2 Zona di produzione Lo "Zafferano di Navelli" può essere coltivato esclusivamente in terreni situati sul territorio dei seguenti comuni: Navelli, Caporciano, S. Pio delle Camere, Prata d'Ansidonia, Barisciano, Paganica, Villa S. Angelo, Fagnano Alto, Molina Aterno, Tione degli Abruzzi, Ofena, Capestrano. Con apposita autorizzazione dell'Organismo di tutela possono essere ammessi alla produzione altri Comuni, facenti parte del comprensorio LEADER o limitrofi ad esso.
Art. 3 Autorizzazioni all'uso del marchio Sono autorizzati alla coltivazione e all'uso del marchio (all. A) le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta. Le autorizzazioni di cui sopra saranno rilasciate dall'Organismo entro 6 mesi dal ricevimento della domanda scritta, previo parere positivo degli incaricati dall'Organismo in seguito alle verifiche ispettive svolte. In caso contrario l'Organismo potrà respingere la domanda o prescrivere al richiedente gli adeguamenti necessari e, da questo momento, concedere un periodo massimo di 12 mesi al richiedente per l'esecuzione degli stessi.
Art. 4 Obblighi delle aziende Le aziende che producono lo "Zafferano di Navelli" sono tenute ad osservare le norme contenute nel presente disciplinare. Esse si impegnano a consentire l'accesso in ogni parte dell'Azienda agli incaricati dell'Organismo per l'esecuzione dei controlli, ispezioni e prelievo di campioni su sistemi di produzione, attrezzature, locali materie prime, concimi, prodotto finito e semilavorato. Esse altresì si impegnano a collaborare con gli stessi per l'esecuzione di tali verifiche che potranno essere svolte in qualsiasi momento e senza preavviso.
Art. 5 Revoche L'Organismo ha diritto di revoca o sospensione delle autorizzazioni rilasciate.
Art. 6 Bulbo-tuberi da riproduzione Deve essere coltivata la cultivar locale nota sotto il nome di "Zafferano Piano di Navelli" (Crocus sativus L. cultivar "Piano di Navelli") appartenente alla famiglia delle Iridaceae. Questa cultivar ha le seguenti caratteristiche:
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- - dimensioni dei bulbo-tuberi: diametro 2-3 cm;
- - peso dei bulbo-tuberi: 22 grammi;
- - lunghezza degli stimmi: 3-4 cm;
- - elevato potere colorante degli stimmi: E 220;
- - elevato contenuto di safranale: 4%;
- - elevata produzione per ettaro: 10-12 kg di stimmi secchi.
Art. 7 Caratteristiche naturali dell'ambiente L'ambiente di produzione è submontano, su terreni situati in altopiano tra 450 e 1.100 metri s.l.m.
Art. 8 Esigenze pedo-climatiche Lo "Zafferano di Navelli" predilige i suoli di medio impasto o tendenzialmente sciolti, si adatta anche a terreni sciolti purché lautamente concimati con fertilizzanti organici; rifugge i terreni scarsamente drenati per la facilità di insorgenza di malattie fungine. Le condizioni climatiche sono quelle tipiche degli ambienti microtermi, con inverno lungo e rigido, primavera con frequenti gelate tardive ed estate corta e piovosa. Lo "Zafferano di Navelli" sopporta senza danno le basse temperature invernali. Possono nuocere le nevicate precoci soprattutto se la pianta è in fioritura.
Art. 9 Avvicendamento colturale La coltivazione dello "Zafferano di Navelli" deve essere eseguita su terreni nuovi o su terreni in cui lo zafferano non torna su se stesso da almeno 7-8 anni. Allo scopo di ottenere i migliori risultati produttivi e qualitativi, deve essere inserito in una rotazione di otto anni comprendente: rinnovo-frumento-medica (4 anni)-maggese-zafferano.
Art. 10 Ciclo colturale Tra la II decade del mese di agosto e la I del mese di settembre si effettua la scavatura dei bulbi derivanti dalla riproduzione e moltiplicazione di quelli trapiantati l'anno precedente. Seguono le operazioni di cernita e mondatura. I bulbi migliori per pezzatura ed integrità vengono destinati al trapianto che deve essere eseguito subito dopo. Per il sesto d'impianto si adotta il sistema di coltivazione in aiuole a due, tre o a quattro file.
Art. 11 Preparazione del terreno E' richiesta una lavorazione profonda di circa 30 cm mediante aratura nei mesi precedenti il trapianto dei bulbo-tuberi. Si preferisce l'impiego di tecniche che evitino o limitino il rovesciamento dello strato attivo di suolo e la distruzione della sua struttura glomerulare. La preparazione del letto di trapianto deve essere accurata, evitando l'eccessivo affinamento delle zolle con fresatrice e preferendo, viceversa, il lavoro degli erpici a molle.
Art. 12 Trapianto Va fatto in solchi scavati a mano con la zappa o da un aratro a trazione animale o meccanica da un motocoltivatore, ad una profondità di 10 cm, entro ogni fila i bulbo-tuberi sono a contatto o distanziati di 1-1,5 cm. La quantità di bulbi da utilizzare é di 0,8-1,2 kg/mq.
Art. 13 Concimazione Per tradizione lo zafferano si coltiva con concime organico espressamente con letame maturo: circa 300 q.li/Ha. Sono vietati fertilizzanti chimici di sintesi. Sono ammessi i prodotti di cui all'allegato 3 del Reg. CEE 2092/91.
Art. 14 Difesa antiparassitaria Sono espressamente vietati trattamenti di geodisinfestazione. Per la concia dei bulbi e per gli attacchi fungini, batterici, di insetti, ecc. possono essere utilizzati solo i prodotti ammessi dal Reg. CEE 2092/91. Sono raccomandate tutte quelle tecniche che mantengano ed esaltino la resistenza naturale agli agenti avversi. Si consiglia di attuare tutte quelle tecniche agronomiche, biologiche, biotecniche, genetiche, meccaniche atte a sfavorire lo sviluppo degli attacchi parassitari. Per quanto attiene la lotta chimica, oltre ad attenersi scrupolosamente ai tempi di carenza indicati sulle confezioni degli antiparassitari, sono da scegliere quei prodotti che:
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- - riescano a mantenere il patogeno al di sotto della soglia di tolleranza;
- - siano meno pericolosi per l'operatore;
- - non lascino residui sul prodotto e siano più rispettosi dell'ambiente.
I prodotti chimici ammessi all'uso debbono essere efficaci e poco inquinanti.Art. 15 Fioritura e raccolta La fioritura avviene generalmente nella seconda quindicina del mese di ottobre e si protrae fino alla prima decade del mese di novembre. E' condizionata comunque dall'andamento stagionale in riferimento alle precipitazioni e alla temperatura. La raccolta dei fiori è consigliabile che venga effettuata manualmente nelle prime ore del mattino quando la corolla è ancora chiusa. I fiori recisi vanno raccolti in canestri di vimini evitando il loro compattamento.
Art. 16 Sfioratura ed essiccazione La sfioratura deve essere eseguita manualmente separando gli stimmi dallo stilo che deprezza il prodotto. Gli stimmi debbono essere sistemati ben stesi in un setaccio e messi ad asciugare sulla brace viva di legna di roverella, a circa 20 cm di distanza. La tostatura deve essere uniforme e durare 15-20 minuti, il disseccamento è al punto giusto quando lo stimma, premuto tra le dita non si frantuma e mantiene una certa elasticità.
Art. 17 Conservazione Lo zafferano in fili o in polvere è fortemente igroscopico e va incontro facilmente a processi fermentativi con conseguenti alterazioni del colore e dell'odore, pertanto deve essere conservato in recipienti di vetro colorato ben chiusi o in sacchetti di carta o cellophane posti in luoghi asciutti. Il prodotto finale confezionato non deve avere un contenuto di impurezze (pietruzze, corpi estranei, residui vari, ecc.) superiore allo 0,2% in peso.
Art. 18 Etichettatura e presentazione del prodotto Per la etichettatura e presentazione del prodotto valgono le disposizioni legislative sui prodotti alimentari (D.P.R. n. 322 del 18 maggio 1982).
Art. 19 Marchio di origine L'Organismo per la tutela dei prodotti "ARCA ABRUZZO", allo scopo di controllare la produzione e la qualità dei prodotti stessi ne promuove la distinzione attraverso un logo che ne identifica la provenienza e la qualità. I marchi, secondo i modelli e le applicazioni riportate in allegato "A", depositati nelle rispettive sedi, devono essere riportati sulle confezioni dei prodotti. La marchiatura è obbligatoria e comporta l'obbligo, da parte dei produttori ammessi di richiedere all'Organismo l'autorizzazione ad utilizzare l'apposito marchio. La proprietà del marchio rimane dell'Organismo il quale ne autorizza l'uso dopo aver effettuato i controlli che ritiene necessari. I produttori che ricevono l'autorizzazione ad utilizzare il marchio di origine sono responsabili del suo corretto utilizzo ai sensi della legge e del presente regolamento. In caso di sospensione o diminuzione della quantità commercializzata i produttori devono dare immediata comunicazione all'Organismo ed, eventualmente, restituire i marchi eccedenti in loro possesso. Per l'autorizzazione all'uso del marchio e/o per la consegna del marchio stesso da parte dell'Organismo, a garanzia degli adempimenti degli oneri relativi, è facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Organismo di richiedere ai singoli produttori un deposito cauzionale, nella misura che sarà dallo stesso fissata. Il contributo per la marchiatura di origine dovuto dai singoli produttori è determinato anno per anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Organismo. I singoli produttori sono tenuti a segnalare annualmente all'Organismo la quantità di prodotto che si prevede di commercializzare in base agli investimenti effettuati. L'uso del marchio sarà negato a quei soggetti che manifestamente non rispettano le presenti norme, che utilizzano tecniche anomale, che non dichiarano correttamente la propria produzione, o che con i loro comportamento danneggiano l'immagine collettiva della gamma dei prodotti contraddistinta dal marchio.
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